Napoli: Rifacimento marciapiedi senza rampe per disabili

Rifacimento marciapiedi senza rampe per disabili“Durante i lavori di rifacimento dei marciapiedi all’angolo di Via Tasso (a confine con la Villa di Ferlaino e c.so Vittorio Emanuele) – spiega il Presidente Ileana Esposito Lepre – non sono state realizzate le rampe per disabili che, a norma di legge, si devono prevedere ogni qual volta si da via a rifacimenti dei marciapiedi.

Ancora oggi, dopo tutte le battaglie condotte dalle nostre associazioni (assoc.di volontariato Peepul- dalla parte dei disabili e Clabarc-Comitato di lotta per l’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali), le leggi non vengono applicate dalle stesse Istituzioni ed Uffici comunali che dovrebbero adoperarsi per farle rispettare.
Penso che quanto accade ripetutamente in città con spreco del denaro pubblico ed a danno dei più deboli vada segnalato alla pubblica opinione.”

FONTE:
Napoli.com

2 pensieri su “Napoli: Rifacimento marciapiedi senza rampe per disabili

  1. Mia madre vive in una casa famiglia ,l’ascensore è troppo stretto per la carrozzina,non ci sono scivoli,nè rampe di accesso al palazzo,è un problema molto grande quando deve uscire non potendo camminare.Il condominio si rifiuta di effettuare gli adeguamenti.Cosa fare ?
    Marzia del Giudice

  2. il testo di legge per la eliminazione delle barriere architettoniche è molto chiaro in merito:

    TESTO DI LEGGE 13/89 PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
    L. 9 gennaio 1989, n. 13, pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1989, n. 21. Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
    Art. 1
    1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
    2. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata (1).
    3. La progettazione deve comunque prevedere:
    a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
    b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
    c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
    d) l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
    4. E’ fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.
    Art. 2
    1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
    2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages. 3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

    è comunque probabile che ci si debba servire di un legale per far valere i propri diritti.
    in questi casi è utile sapere che è possibile accedere a contributi per la realizzazione delle opere di adeguamento.

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