Le compagnie aeree non potranno più rifiutare l’imbarco di una persona con disabilità o destinare quest’ultima ad un altro volo, pena sanzioni definite come “efficaci e dissuasive”.
È questo uno dei risultati di un lavoro di anni che ha portato, nel luglio del 2006, all’approvazione da parte del Parlamento Europeo del Regolamento CE 1107/2006 sui diritti delle persone con mobilità ridotta nei viaggi aerei. Un lavoro volto a rendere illegale in tutta l’Unione Europea qualsiasi forma di discriminazione verso i passeggeri con disabilità, nell’ambito dello specifico contesto del trasporto aereo.
Basta discriminazioni
Dal 26 luglio 2007 sono entrati in vigore alcuni tra i principali articoli del Regolamento e in particolare il terzo e il quarto, riguardanti rispettivamente il divieto di rifiutare il trasporto e le deroghe, le condizioni speciali e le informazioni.
Lo ha ufficialmente comunicato l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), organo di vigilanza delegato dal Governo e lo ha fatto anche davanti ai rappresentanti dell’associazionismo italiano durante un incontro cui hanno partecipato, fra gli altri, il CND (Consiglio Nazionale sulla Disabilità), la FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili) e la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
Dalle risultanze e dai confronti di questi mesi l’ENAC trarrà preziose indicazioni anche per l’elaborazione della Circolare attuativa, prevista per l’autunno prossimo e ritenuta necessaria al fine di garantire un’accettabile interpretazione dei vari passaggi del Regolamento.
Da ricordare che durante l’incontro con le associazioni sono state poste le basi anche per due distinti tavoli tecnici che riguarderanno rispettivamente la formazione del personale e i requisiti minimi di qualità, altri temi quanto mai importanti per una corretta e concreta applicazione del Regolamento.
Il Regolamento
Il Regolamento sui diritti delle persone con mobilità ridotta nei viaggi aerei copre sostanzialmente tre aree, la prima delle quali riguardante il pari trattamento per le persone con ridotta mobilità, la seconda dedicata alla formazione e all’informazione, la terza al miglioramento della qualità dei servizi.
Proprio gli articoli appartenenti al primo gruppo (il 3°, sul Divieto di rifiutare il trasporto, il 4°, su Deroghe, condizioni speciali e informazioni e conseguentemente anche il 14°, Organismo di applicazione e suoi compiti e il 16°, Sanzioni) sono quelli entrati in vigore dal 26 luglio di quest’anno, mentre per la parte rimanente del documento bisognerà aspettare ancora un anno, cioè fino al 26 luglio 2008.
“La prima fase di lancio di queste norme – ha dichiarato Jacques Barrot, vicepresidente della Commissione Europea, responsabile per la mobilità – metterà fine alle discriminazioni e darà ai passeggeri disabili e anziani il supporto necessario ai loro bisogni. Oggi, infatti, circa il 10% della popolazione europea ha problematiche di mobilità ridotta – in particolare appunto persone con disabilità e anziani – e non sono in grado di percorrere lunghe distanze, come spesso viene richiesto nei nostri aeroporti. La maggior parte delle compagnie aeree e degli aeroporti fanno già sforzi sinceri per offrire l’assistenza necessaria e tuttavia non tutti provvedono ad un’assistenza completa e garantita”.
Servizi e garanzie
Dal 26 luglio del 2008 gli aeroporti dovranno provvedere ad uno specifico pacchetto di servizi gratuiti per le persone con ridotta mobilità, tra i quali, ad esempio, il trasporto della carrozzina o del cane guida.
Già ora ogni Paese dell’Unione dovrebbe avere istituito uno specifico organismo di supporto – o indicato uno già esistente – responsabile per l’applicazione della Direttiva sul proprio territorio. Alcuni lo hanno già fatto, altri (Lettonia, Lituania, Malta, Polonia e Romania) hanno dichiarato di voler provvedere a breve termine.
Per l’Italia, come detto, l’organo responsabile designato dal Governo sarà l’ENAC che sin d’ora svolge una funzione quanto mai importante, quella cioè di raccogliere ogni segnalazione di disguidi o disservizi.
Le segnalazioni possono essere inviate direttamente alla Direzione Generale dell’ENAC a mezzo posta (Viale di Castro Pretorio, 118 – 00185 Roma) oppure via email all’indirizzo di posta elettronica diritti.passeggeri.disabili@enac.rupa.it.
FONTE:
Mobilita.com