Questa rettifica riguarda da vicino gli studenti con disabilità che non concorrono per l’ottenimento del diploma, bensì dell’ attestato di frequenza (esame equipollente che, però, non permette di proseguire il ciclo di studi superiori). Fino ad ora, anche nel caso avessero ottenuto tale attestato, ritrovavano i propri nomi tra la lista dei “non diplomati”, non avendo ottenuto, infatti, il diploma.
Citiamo la nota in questione: «Considerato che il contenuto della disposizione prevista dall’articolo 21 dell’Ordinanza Ministeriale 10 marzo 2008, n. 30 è attualmente oggetto di approfondimento da parte di questo Ministero, al fine di evitare eventuali contenziosi, si precisa che per il corrente anno scolastico 2007/2007 le commissioni d’esame, per quanto concerne la pubblicazione dei risultati degli Esami di Stato, si atterranno alle seguenti indicazioni: “L’esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO POSITIVO in caso di risultato positivo ed ESITO NEGATIVO nel caso di risultato negativo”».
Frequenza dei corsi di recupero per gli alunni con disabilità
Prevista anche per l’alunno con disabilità la possibilità di frequentare corsi di recupero , con l’assistenza del docente di sostegno, in sede di valutazione dei livelli raggiunti dall’alunno in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Questo quanto prevede il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in una nota a firma del Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici Mario G. Dutto .
Questa comunicazione fa seguito ad un quesito posto a suo tempo dall’ Avv. Salvatore Nocera, Vicepresidente Vicario della Fish, proprio sul tema della presenza degli insegnanti di sostegno durante i corsi di recupero che un alunno con disabilità avrebbe dovuto eventualmente frequentare.
Nella nota si legge infatti che il Consiglio di classe può deliberare che al corso sia presente anche il docente di sostegno per le ore ritenute necessarie al fine di supportare la persona interessata al superamento delle difficoltà riscontrate e che il docente venga retribuito secondo le norme contrattuali vigenti, nell’ambito dei finanziamenti assegnati alle scuole per i corsi di recupero (autorizzando quindi le ore di straordinario).
In chiusura, la nota ribadisce che tutti i suddetti provvedimenti devono essere frutto di una delibera del Consiglio di classe, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti.
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