I genitori di disabili divisi tra famiglia e lavoro.

Sedia a rotelle con sfondo coloratoLe esigenze scolastiche, riabilitative e sociali connesse alla disabilità gravano spesso sulle spalle dei familiare.
Sono molte le mamme che a causa dell’impossibilità di conciliare le richieste del lavoro con i bisogni del figlio decidono di rinunciare ad ogni attività professionale.
Una situazione che non riguarda solo le famiglie ‘giovani’ ma che coinvolge sempre più spesso i parenti di persone con disabilità adulte e anziane alle prese con problemi organizzativi e gestionali sempre più complessi.

Due leggi hanno cercato di interrompere questa spirale negativa e facilitare e tutelare genitori e parenti, proprio alla luce della necessità di conciliare i tempi di lavoro con i tempi della famiglia.

Stiamo parlando del Decreto legislativo 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità) e della Legge 104/1992 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Entrambe prevedono per il lavoratore dipendente che sia genitore o familiare di un disabile grave e per il lavoratore disabile grave, di poter usufruire di alcune agevolazioni. Il presupposto è il riconoscimento della condizione di gravità dell’handicap ai sensi dell’art.3 c. 3 della stessa legge 104.

Tale materia è stata oggetto di numerose circolari da parte dei diversi enti previdenziali INPS, INPDAP.
Non sempre le indicazioni date dai vari enti però coincidono, ed è quindi necessario riferirsi sempre al proprio ente assicuratore.

Le agevolano previste riguardano i permessi e/o congedi retribuiti la scelta della sede lavorativa e la possibilità di chiedere trasferimenti

Permessi per il lavoratore disabile
(art. 33 c.6 L. 104/92)
Il lavoratore portatore di handicap grave può usufruire di 2 ore di permesso retribuito al giorno o 3 giorni al mese.
Sono permessi coperti da contributi figurativi, cioè da quei versamenti utili al raggiungimento del diritto alla pensione.
I giorni possono anche essere frazionati in ore ma non sono cumulabili un mese con l’altro.
Il tipo di permesso (2 ore al giorno oppure 3 giorni al mese) può essere cambiato da un mese con l’altro mediante modifica della domanda; la variazione può anche essere eccezionalmente consentita anche nello stesso mese se sopraggiungono comprovate esigenze improvvise (Circ. INPS 133/2000, par.1 e Circ.INPDAP 34 e 35/2000).
L’individuazione dell’orario di fruizione dei permessi giornalieri di due ore compete al datore di lavoro, ma tenendo conto delle necessità di cura del lavoratore (Tribunale di Milano 16/6/1999).
La norma infatti non detta alcuna specifica suddivisione che viene così rimessa alla libera contrattazione tra le parti.

Genitori di minori con handicap grave
(art.33 c.1, 2 e 3 L. 104/92).
Il genitore lavoratore, anche adottivo o affidatario di un figlio in tenera età, ha diritto a un prolungamento fino ai tre anni di età dell’astensione facoltativa per maternità/paternità con diritto per tutto il periodo alla indennità pari al 30% della retribuzione o a Permessi orari retribuiti fino a tre anni di età di vita del bambino rapportati all’orario di lavoro: 2 ore di permesso al giorno per orari pari o superiori a 6 ore di lavoro, 1 ora al di sotto delle 6 ore di lavoro.
Al raggiungimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, di minore con handicap in situazione di gravità e colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado (purché l’assistenza sia continua ed esclusiva), hanno diritto a tre giorni di permesso al mese fruibili anche in modo continuativo.
Anche i permessi sono coperti da contributi figurativi, cioè da quei versamenti utili al raggiungimento del diritto alla pensione.
L’INPS 211/1996 p.4 prevede la possibilità di suddividere i permessi a giorni in mezze giornate lavorative, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l’orario complessivo di lavoro giornaliero di fatto osservato.
L’INPDAP prevede la possibilità di usufruire, in luogo dei tre giorni di permesso, del corrispondente frazionamento orario nei limiti però delle diciotto ore mensili (Circ. 34/2000).

Genitori o familiari di persone maggiorenni con handicap grave
I genitori, anche adottivi, di figli maggiorenni con handicap grave e il lavoratore che assista con continuità e in via esclusiva un parente o affine entro il terzo grado o coniuge con handicap grave, hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito al mese e coperti da contributi figurativi.
Le condizioni necessarie sono: la convivenza o la continuità ed esclusività dell’assistenza.
Mentre per il genitore di figlio disabile minorenne non è richiesta la convivenza perché è implicita, per il genitore o parente di disabile maggiorenne è richiesta la convivenza o continuità ed esclusività dell’assistenza (art.42 D. L.lgs 26/3/2001 n. 151).
Per continuità si intende assistenza per necessità quotidiane e per esclusività, si intende che esiste un unico soggetto lavoratore che presta assistenza al disabile.
La continuità dell’assistenza peraltro non è individuabile nei casi di effettiva lontananza tra le abitazioni di chi presta assistenza e chi la riceve.
La lontananza deve essere considerata non solo in senso spaziale ma anche temporale: se in tempi di circa un’ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e la persona disabile, è possibile riconoscere che sussista una assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità dell’assistenza, che insieme a quello della esclusività danno luogo al diritto di usufruire dei permessi ex L.104/92 (Circ. INPS 128/2003).

Congedo retribuito di due anni
(Art 80, c.2 L. 23/12/2000 n.388 – Art 42, c5 e Art 45 D.lgs n. 151 del 26/3/2001)
Il lavoratore dipendente, madre o alternativamente padre, anche adottivo o affidatario e, in altri casi a sorelle e fratelli conviventi, hanno diritto di fruire di un congedo retribuito della durata di due anni per assistere il figlio o parente disabile grave.
Per minorenne: il congedo può essere concesso anche quando uno dei genitori non ne abbia diritto, perché ad esempio non lavora
Per maggiorenne: il richiedente la prestazione deve prestare assistenza in via continuativa ed esclusiva se non è convivente
Il congedo decorre dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro e comunque entro 60 giorni dalla richiesta.
E’ della durata massima di 2 anni per ogni persona handicappata, richiedibile nella vita lavorativa di ogni soggetto avente diritto.
Questo periodo però è comprensivo dei permessi ex L.53/2000 art.4 c.2: congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari.
Ciò significa che se si è già usufruito in parte di un tipo di congedo, si potrà usufruire dell’altro tipo solo nella misura rimanente concorrente al periodo complessivo di 2 anni.
I due anni sono frazionabili, senza limiti temporali e possono essere richiesti alternativamente da entrambi i genitori.
Durante il godimento di questo beneficio non è però possibile usufruire dei permessi ex art.33 L.104/92
Il congedo viene retribuito con una “indennità” corrispondente all’ultima retribuzione ed è coperta da contribuzione figurativa. Queste spettano fino all’importo complessivo massimo di € 36.151.98/annue da rivalutare (Circ. INPS 64/2001).
Presentazione della domanda
La richiesta (su modello Hand 1,2,3,4 e 5 a seconda del tipo di agevolazione richiesta), deve essere presentata in originale all’INPS di residenza, insieme allo stato di gravità dell’handicap.
Una copia deve essere presentata al datore di lavoro per l’anticipazione dei benefici per conto dell’INPS.
Il timbro di ricezione da parte dell’INPS autorizza il datore di lavoro all’erogazione della prestazione a carico dell’ente.
Per i dipendenti pubblici la richiesta va direttamente inoltrata alla pubblica amministrazione a cui si appartiene.
Sede lavorativa
(art. 33 c.6, L. 104/92,)
In materia di scelta della sede lavorativa e di trasferimenti, sia il lavoratore con disabilità che i familiari (genitori, parenti ed affini fino al terzo grado) hanno diritto, a differenza degli altri lavoratori, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti in altra sede senza il loro consenso.
Vengono individuate due diverse situazioni: la prima è una semplice possibilità di scegliere la sede più vicina, e non un dovere del datore di lavoro in tal senso.
Una possibilità che si concretizza solo se non si contrappongono oggettive esigenze dell’Impresa.
La seconda invece individua un divieto assoluto al trasferimento da parte del datore di lavoro, anche in presenza di comprovate esigenze lavorative.
Inoltre i disabili con invalidità superiore ai 2/3 hanno diritto alla precedenza nella scelta della sede lavorativa disponibile, a seguito di ammissione per concorso in enti pubblici (art.21, L.104/92).

 

3 pensieri su “I genitori di disabili divisi tra famiglia e lavoro.

  1. Vorrei sapere una notizia, se nella Legge Finanziaria 2008 è stato inserito qualcosa che riguarda la Legge 104/92, mi spiego meglio, sono la moglie di un malato di Alzahimer, ricoverato in una struttura di lunga degenza, devo andare a portargli gli indumenti puliti e prendere quelli sporchi, e lavorando è molto complicato, mi chiedo se posso usufruire della Legge 104/92, pur non stando a casa.Spero che mi fate sapere qualcosa. Invio distinti saluti. F. Cozzolino

  2. Gentilissimo interlocutore, vorrei porgli un quesito a proposito ei permessi giornalieri che prende un genitore per l’assistenza al figlio disabile. io sono padre di due ragazzi con handica grave e usufruisco di sei giorni al mese di permessi, la domanda e questa nello stesso mese ad esempio marzo prendendo i sei giorni e poi ritornando a lavoro per qualche giorno, potrei in caso di necessità prendere il congedo straordinario nello stesso mese? e poi per quanto riguarda il congedo di due anni mi spettano due anni o quattro visto che ho due ragazzi disabili? Grazie anticipatamente della risposta che quanto prima mio darà e le porgo i miei saluti.

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