Sono in Arrivo i Nuovi Moduli di Permessi per l’Assistenza ai Disabili

La Legge 53/2000 portando modifiche alla legge n. 104 del 1992 ha cambiato in parte le disposizioni in materia di richiesta di permessi lavorativi per l’assistenza ai disabili, ai sensi dell’articolo 33 della citata Legge.
Molte sono le circolari dell’Inps al riguardo intervenute di cui proviamo a fare una sintesi almeno per l’aspetto relativo alle richieste ed alla modulistica nuova dell’Inps stesso a tale riguardo.

Lavoratori handicappati in situazione di gravità

Il lavoratore portatore di handicap in situazione di gravità può usufruire solo dei permessi concessi a titolo personale, ma non di quelli per assistere un familiare convivente a sua volta disabile grave.

I permessi lavorativi possono essere concessi anche al familiare del lavoratore handicappato grave che già fruisca in proprio dei permessi, a condizione che:

a) il disabile abbia effettiva necessità di essere assistito dal familiare convivente lavoratore; questa necessità verrà valutata da un medico della Sede INPS competente;

b) nel nucleo non sia presente un altro familiare non lavoratore in grado di prestare assistenza. Gli studenti vengono di fatto equiparati ai lavoratori anche nei periodi di inattività scolastica; se universitari devono dimostrare la regolare effettuazione di esami.
L’alternatività dei due tipi di permessi è ammissibile solo in mesi diversi.

Genitori degli handicappati gravi

Se il padre del portatore di handicap non svolge alcuna attività lavorativa, la madre non può fruire di nessuno dei benefici previsti dall’articolo 33 e cioè: prolungamento dell’astensione facoltativa; permessi orari previsti fini ai tre anni di vita del bambini; permessi giornalieri.
Se uno dei genitori non lavori è comunque possibile, per l’altro familiare, ottenere i permessi per alcuni «motivi obiettivamente rilevanti» e cioè: grave malattia del genitore non lavoratore (valutata dal medico INPS); ricovero in struttura sanitaria del genitore non lavoratore; presenza nel nucleo familiare di più di tre di figli minorenni; presenza nel nucleo di un altro figlio di età inferiore a sei anni; necessità di assistenza del figlio handicappato grave in situazione di gravità anche in ore notturne (valutata dal medico INPS).
Se la madre è lavoratrice dipendente (assicurata INPS) ed il padre è lavoratore autonomo, la prima potrà usufruire di tutti i benefici di cui all’articolo 33 (prolungamento dell’astensione facoltativa, permessi orari fino ai tre anni di vita del bambino, permessi giornalieri).
Se il padre è lavoratore dipendente e la madre è lavoratrice autonoma, il primo potrà fruire solo dei permessi giornalieri.

I nuovi modelli che alleghiamo  sono i seguenti:

SR07 Domanda di permessi per l’assistenza a figli o affidati minorenni in condizione di disabilità grave

SR08 Domanda di permessi per l’assistenza a familiari in condizione di disabilità grave  

SR09 Domanda di permessi per lavoratori in condizioni di disabilità grave

SR10 Domanda di congedo straordinario per assistere figli o affidati in condizione di disabilità grave

SR11 Domanda di congedo straordinario per assistere il fratello o la sorella in condizione di disabilità grave

SR64 Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge in condizione di disabilità grave

FONTE:

Lavoro.DiarioDelWeb.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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