La nuova legge riguardo all’acquisto di un montascale, o servoscala, per i portatori di handicap è consentita per sostituire gli ascensori, nel caso in cui non sia possibile collocarli, per oltrepassare quote eventualmente non superiori ai 4 metri. Quest’aiuto deve permettere il superamento di barriere architettoniche anche alle persone che si spostano in carrozzina.
“Con il termine “montascale” s’intende un dispositivo costituito da un mezzo di carico convenientemente dotato per lo spostamento di persone con impedienti nelle capacità motorie, quindi, istallando lungo il lato di una scala o di un piano inclinato il montascale, (che può essere un montascale a pedana, utile per chi deve spostarsi in carrozzina o un montascale con poltroncina) il portatore di handicap si potrà spostare comodamente seduto, attivando il montascale composto di un motore elettrico nei due sensi di marcia vincolato da guide.”
La Legge 13 del 1989, come tutti sapranno ha inserito la possibilità di richiedere contributi per la soppressione di barriere architettoniche negli fabbricati privati. E’ ugualmente noto che spesso tali contributi non sono stati elargiti o lo sono stati solo limitatamente a causa di una certa sospensione nel finanziamento del relativo fondo. La norma più recente di finanziamento della Legge 13/1989 è la Legge 24 dicembre 2003, n. 350 che all’articolo 3 comma 116 prevede un’erogazione pari a 20 milioni di euro per il 2004.
Oggi noi di “Blog Disabili – OltreleBarriere.net” forniremo alcune informazioni circa le condizioni e le regolamenti per poter accedere a questi contributi.
Chi ne ha diritto ad avvalersi di questa legge?
Tutti i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti; hanno diritto a presentare le domande di contributo:
famiglie che posseggano a carico persone con disabilità permanente;
i condomìni dove abitino le sopraindicate categorie di beneficiari;
i centri o strutture residenziali per i loro immobili destinata al sostegno di persone con disabilità.
Voglio ricordare che i disabili che hanno una certificazione attestante un’invalidità totale con difficoltà di deambulazione, possiedono il diritto di priorità nell’assegnazione dei contributi.
Dove può essere richiesto il contributo?
Necessita prima di tutto precisare che le proposte di contributo sono accettate solo per operazioni finalizzati all’eliminazione di sbarramenti architettonici e sono concedibili per interventi su case private, dove vivono disabili con handicap o limiti funzionali permanenti e su immobili usati a centri o istituti abitativi per il sostegno ai disabili. I comuni possono verificare che le proposte non riguardano opere già esistenti o in corso di esecuzione.
I contributi possono essere dati pure per comprare attrezzature che, per le loro specifiche siano strettamente idonee alla realizzazione degli stessi fini che si sarebbero raggiunti se l’opera fosse stata fattibile; l’esempio semplice è quello della carrozzina montascale.
Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:
parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio);
Immobili o parti degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all’interno di un appartamento);
Se di un’unica risoluzione possono adoperare più disabili, è concesso un solo contributo. Allo stesso modo, quando si devono rimuovere varie barriere nello stesso immobile e che impediscono il medesimo compito, bisogna comunicare un’unica domanda: il contributo sarà uno solo.
Se il palazzo o l’abitazione, dove vive la persona disabile, sono legato ai vincoli storico-artistici o ambientali, la persona interessata deve richiedere l’autorizzazione all’intervento alle autorità competenti.
Ecco come presentare la domanda
La domanda deve essere inoltrata al sindaco del comune in cui è sito l’immobile, questa sarà in carta bollata, entro il 1° marzo di ogni anno dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per la casa nella quale egli ha l’alloggio abituale.
Per la presentazione della domanda è sempre il disabile (o il curatore o il tutore), l’intestatario del contributo, invece, può essere anche un’altra persona che abbia realmente sostenuto la spesa.
Allegato alla domanda
La richiesta deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista, in questo caso si dovrà specificare che si vorrà acquistare un montascale.
Alla domanda dovranno essere allegati il certificato medico e un’autocertificazione. Il certificato medico, in carta semplice, può essere compilato e firmato, da qualsiasi medico, e deve certificare l’handicap del richiedente, specificando da quali patologie dipende e per quale motivo ha bisogno del montascale, quindi specificare che problemi deambulatori avrà la persona disabile.
L’autocertificazione deve precisare la posizione dell’immobile, dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, (via, numero civico ed eventualmente l’interno).
Il disabile non ha diritto al contributo se la dimora è saltuaria o stagionale.
L’erogazione del contributo accade dopo l’avvenuto, acquisto dell’oggetto, esibendo la relativa fattura.
Il contributo così computato deve essere erogato entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture.
Un ringraziamento al sito www.montascale.info per la fornitura delle foto.
Buongiorno,
trovo giusto che siano stati concessi nuovamente i contributi ai disabili che necessitano di aiuti economici per poter adattare la loro casa o il loro appartamento alla loro esigenze. Spesso si sente parlare dell’adeguamento degli edifici pubblici ai portatori di handicap- e questo è certamente importante per far sì che anche una persona con limitata capacità motoria possa essere indipendente- ma anche in casa c’è bisogno di lavori e di adeguamenti!