e 10 Aprile: regole per un voto accessibile.

Elezioni  DisabiliNORMATIVA DI RIFERIMENTO
– Circolare del Prefetto Serra (prefettura di Roma) del 13 marzo 2006
Oggetto: elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006.
– esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei Portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative.
– voto domiciliare

– Legge 27 gennaio 2006, n. 22
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche”
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006)

– Legge 5 febbraio 2003, n.17
“Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermita’”
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2003, n. 33)

– Legge 5 febbraio 1992, n. 104
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
(Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39)

– Legge 15 gennaio 1991, n. 15
“Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti”
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1991, n. 16)

– Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
“Testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei Deputati”
(Pubblicato nel Supplemento Ordinario alla gazzetta Ufficiale 3 giugno 1957, n. 139)

ASSISTENZA
Gli elettori che hanno bisogno di essere accompagnati solo fino alla cabina elettorale, ma poi sono in grado di votare autonomamente, non devono presentare alcun certificato.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile: sul suo certificato elettorale il presidente del seggio apporterà un’annotazione per indicare che egli ha già assolto tale compito.

– Gli elettori fisicamente impediti, ossia “i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità” possono esercitare il diritto di voto con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore.
Non è più necessario che questo risulti iscritto nelle liste elettorali dello stesso Comune: infatti la legge 5 febbraio 2003, n. 17, recante “nuove norme per l’esercizio del Diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità”, nel modificare l’art. 55, comma 2, del d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 ha ampliato la facoltà di scelta del suddetto Accompagnatore, che il disabile potrà individuare fra gli elettori di ogni comune della Repubblica e non solo esclusivamente tra gli elettori dell’ente locale ove è ubicato il Seggio.

– Se la disabilità non fosse evidente deve essere presentato uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall’Azienda ULS. Questo documento deve precisare che “l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”.
Il certificato viene rilasciato gratuitamente e in esenzione a qualsiasi diritto o applicazione di marche e verrà poi allegato agli atti della sezione elettorale.
L’elettore cieco può esibire il “libretto di pensione” che accerta lo stato di cecità.

PER CHI VOTA IN UN’ALTRA SEZIONE
Gli elettori non deambulanti possono esercitare il loro diritto di voto in un’altra sezione del Comune, che sia ubicata in uno stabile privo di barriere architettoniche e dove sia allestita almeno una cabina elettorale che abbia questi requisiti:
– accessibilità alle sedie alle rotelle
– lista dei candidati affissa ad un’altezza che consenta una agevole lettura
– piano di scrittura con altezza di circa 80 centimetri
– questa cabina deve essere segnalata con apposita segnaletica

La legge 15 del 1991 specifica che nei Comuni ripartiti in più collegi, la sezione scelta dall’elettore non deambulante deve appartenere al medesimo collegio nel quale è compresa la sezione nelle cui liste l’elettore è iscritto.

L’art.29 della legge 104 del 1992 stabilisce che i Comuni debbano organizzare, in occasione delle elezioni, un servizio di trasporto per facilitare ai disabili il raggiungimento del seggio elettorale.

Le aziende sanitarie locali devono predisporre, nei tre giorni che precedono le elezioni, un servizio nei vari Comuni, per il rilascio dei certificati che attestano la condizione dell’elettore disabile. Questi documenti sono rilasciati gratuitamente dai medici della A.S.L.; in alternativa, l’elettore può presentare copia autentica della patente di guida speciale, purchè nella documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

ACCESSIBILITA’ DEI SEGGI ELETTORALI
Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a rotelle devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati e di votare con assoluta segretezza, di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere alle operazioni dell’ufficio elettorale.

Le sezioni accessibili sono segnalate mediante apposita affissione, agli accessi delle aree di circolazione. Inoltre queste sezioni devono disporre di almeno una cabina per consentire agevolmente l’accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all’altezza di circa 80 centimetri o di un tavolo munito di ripari che garantiscano la segretezza del voto.

I Comuni devono provvedere al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedevi di conseguenza, affinchè nelle future consultazioni elettorali non si presenti la stessa situazione.

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