assistenza disabili

Permessi per l’assistenza ai familiari disabili

L’ordinamento del nostro Paese prevede una normativa di riferimento in materia di disabilità, regolarizzata dalla Legge 104 del 1992, la quale si rivolge ai soggetti che presentano “una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione”. Tale legge disciplina l’integrazione sociale, i diritti delle persone disabili e la loro assistenza, con l’obiettivo di superare gli ostacoli e aiutare i soggetti con handicap, favorendo alcuni benefici anche per le persone che se ne prendono cura.

Tra le agevolazioni, i lavoratori dipendenti (anche part time) che hanno un familiare con riconosciuta disabilità grave dall’apposita Commissione Medica, possono usufruire di permessi per l’assenza dal lavoro, quantificati in 3 giorni al mese, anche non continuativi, da dedicare particolarmente alle cure o, comunque, ad una vicinanza supplementare rispetto a quella che già vige in maniera abitudinaria.

Naturalmente, per avere diritto ai benefici della Legge 104, è necessario seguire un iter che dimostri e confermi l’esistenza dei requisiti, il quale segue 3 fondamentali passaggi:

  • Riconoscimento dello stato di disabilità, tramite un certificato medico attestante l’handicap, da inoltrare all’Inps per l’accertamento
  • Visita di controllo da parte di una commissione ATS, di concerto con un medico dell’Inps
  • Rilascio, entro 90 giorni, di una dichiarazione attestante lo stato di handicap, che consentirà di avere l’accesso ai benefit di legge.

Al termine di questo percorso, si potrà passare alla richiesta online, tramite Patronato o direttamente dal sito Inps, per avere la concessione dei permessi ed altre agevolazioni, (fra cui anche il congedo straordinario di 2 anni), attraverso la sezione servizi telematiciInvio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”, accessibile, da ogni contribuente mediante PIN o codice SPID personale. La domanda ha validità dal momento della sua presentazione, e non deve essere rinnovata annualmente anche se il datore di lavoro del familiare disabile ha facoltà di chiederne conferma all’inizio di ogni nuovo anno solare direttamente al lavoratore.

A chi spettano i permessi retribuiti

Ai sensi dell’art.33 della L.104/92, tali permessi vengono riconosciuti:

  • Ai soggetti disabili in situazione di gravità
  • Ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile grave
  • Al coniuge della stessa persona
  • Ai parenti o affini entro il 2° grado, sempre in riferimento al disabile in situazione di gravità

escludendo da tale diritto i lavoratori a domicilio, gli addetti ai servizi domestici, gli agricoli a tempo determinato occupati a giornata, gli autonomi e i parasubordinati. Il beneficio può essere invece esteso anche a parenti ed affini di terzo grado, nel qual caso, però, i genitori o il coniuge del disabile grave devono aver compiuto 65 anni di età, oppure essere affetti da patologie invalidanti, o ancora deceduti o comunque mancanti. Il permesso viene a interrompersi nel momento i cui la persona disabile debba ricoverarsi a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private.

Diritti riconosciuti per l’assistenza ai familiari disabili

I lavoratori disabili in situazione di gravità e i familiari, come elencato, che li assistono, possono usufruire, alternativamente, di:

  • Riposi giornalieri, di 1 o 2 ore, in base all’orario di lavoro (1 ora se inferiore alle 6 quotidiane, 2 ore se superiore), senza che tale assenza vada a inficiare la buona riuscita dell’occupazione
  • Tre giorni di permesso al mese, da comunicare al datore di lavoro in tempo utile

In più, i genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai 3 anni, possono anche usufruire, in maniera comunque alternativa, anche del prolungamento del congedo parentale mentre, per le mamme e i papà di figli disabili dai 3 ai 12 anni viene escluso il riposo orario giornaliero, mantenendo però vigente sia il permesso dei 3 giorni che l’ulteriore congedo parentale.

I permessi sono indennizzati in base alla retribuzione effettivamente corrisposta: la Corte di Cassazione ha recentemente confermato che il loro utilizzo non può comportare un aggravio per il lavoratore, stabilendo anche che sono computabili sia per la maturazione delle ferie, sia per il calcolo della quattordicesima che per il cumulo contributivo.

Infine, si precisa che generalmente il permesso può essere utilizzato per l’assistenza di un solo familiare disabile ma, eccezionalmente, può essere possibile cumulare i relativi permessi, a queste condizioni:

  • Per coniuge o parente/affine entro il 1° grado o il 2° nel caso in cui i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto 65 anni di età, o anch’essi affetti da patologie invalidanti, piuttosto che deceduti o mancanti

La presenza del familiare sia disgiuntamente essenziale per ciascun disabile, escludendo pertanto la possibilità di cumulo quando sia possibile sopperire congiuntamente alla necessità nello stesso periodo.

Un pensiero su “Permessi per l’assistenza ai familiari disabili

  1. Buonasera,
    sono una signora di 45 anni, invalida al 100% con inabilità lavorativa al 100% ( da quasi sempre), e ho la 104 art 3 comma 3. Mio marito ha 36 anni di contributi versati, purtroppo io da circa 2 anni necessito di assistenza continuativa per possibili cadute a terra alterazioni del contratto tale da rendermi inabile nelle comuni attività quotidiane, perciò ho da poco fatto la visita per l’accompagnamento. Volevo chiederle gentilmente, dato che mio marito ha solo 36 anni di contributi versati fra quanto potrebbe andare in pensione con la legge 104 art 3 comma 3 ? Spero vivamente in una Sua risposta.
    Grazie di Cuore, Nicoletta.

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