Una delle agevolazioni fiscali previste e usufruibili dalle persone disabili con proprio reddito, così come dai propri familiari in caso che li abbiano fisicamente a carico, è l’esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica, il classico Bollo Auto.
Per quanto riguarda la condizione di soggetto a carico di terzi, la stessa può essere dichiarata anche mediante autocertificazione e in questo caso, di conseguenza, sarà soggetta a verifica da parte della struttura tributaria di Regione. A tal riguardo, è bene sapere che si considera “a carico” del familiare il disabile che presenta un reddito annuo non superiore alla soglia di € 2.840,51, limite che non comprende i redditi esenti, di cui fanno parte le indennità, come quella di accompagnamento, le pensioni sociali, i sussidi erogati ai ciechi, agli invalidi civili e ai sordi. In caso, comunque, l’esenzione del bollo auto chiesta direttamente dal disabile al quale è intestato il veicolo, non prevede limiti di reddito da rispettare.
Coloro che rientrano nelle previste categorie, per avere diritto all’esenzione del bollo devono usufruire dei riconoscimenti della Legge 104/1992. Per semplificare le richieste legate alle necessità dei disabili gravi, come indicato dall’ art. 3, comma 3, tale disposizione legislativa stabilisce che nello stesso verbale di accertamento dell’invalidità, rilasciato dalla commissione medica, deve essere evidenziato il possesso dei requisiti per accedere, appunto, agli sgravi sugli auto e motoveicoli, fra cui anche l’esenzione del bollo auto, per le auto che rientrano in quei parametri di riferimento indicati dalla normativa.
Tale beneficio si applica a tutti quei veicoli che abbiano una cilindrata:
- Fino a 2000 cc se si tratta di una motore a benzina o ad alimentazione combinata, come ad es. benzina /metano o GPL
- Fino a 2800 cc in presenza di un motore diesel, a gasolio.
L’agevolazione fiscale, è importante ribadirlo, prevede la possibilità di esenzione sia per i veicoli guidati dall’utilizzatore disabile stesso sia da quelli eventualmente usati per il suo accompagnamento, fisso o comunque con una certa regolarità, mentre ne sono esclusi i veicoli che, pur se destinati al trasporto dei disabili, siano intestati ad altri soggetti, sia pubblici sia privati, come taxi polifunzionali, cooperative, enti locali, società di trasporto, ecc.
In caso il disabile possegga più di un’automobile, l’esenzione va richiesta soltanto per una sola vettura, scelta dallo stesso proprietario. Eventualmente dopo la vendita o la cancellazione dal PRA, Pubblico Registro Automobilistico, l’agevolazione ottenuta può essere trasferita ad un altro veicolo che sostituisce il precedente, purché si mantengano, ovviamente, tutti i requisiti.
Illustriamo quali sono i mezzi a motore che ne possono usufruire, sempre con le caratteristiche tecniche già descritte e solo se vengono utilizzati, in via esclusiva o comunque prevalente, a beneficio delle persone disabili:
- Autovetture
- Autoveicoli per trasporto promiscuo
- Veicoli per trasporti specifici
- Motocarrozzette
- Motoveicoli per trasporto promiscuo
- Motoveicoli per trasporti specifici
Vediamo allora quali sono le persone con disabilità, comprovata e permanente, che possiedono i requisiti necessari per accedere all’esenzione del pagamento del bollo, e che possono usufruire dei benefici di legge:
- Disabili psichici o mentali gravi, con handicap tale da aver determinato la possibilità di usufruire dell’indennità di accompagnamento
- Non vedenti
- Sordomuti assoluti
- Invalidi pluriamputati
- Disabili con patologie che comportano ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Naturalmente, per poter avere diritto all’esenzione, è necessario inoltrare specifica domanda, possibile all’ACI, alle Regioni o all’Agenzia delle Entrate. Per quelle Regioni, fra cui anche le Province Autonome di Trento e Bolzano, convenzionate con L’Automobile Club d’Italia (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta), la richiesta va presentata presso l’Unità Territoriale ACI o in una delle Delegazioni ACI, entrambe ubicate sul territorio regionale, a mano o mediante raccomandata A/R.
La domanda andrà corredata dall’apposita documentazione, fra cui, ovviamente, anche la carta di circolazione del veicolo. Andranno inoltre allegati:
- Patente di guida speciale, laddove siano stati fatti adattamenti al veicolo, con esclusione dei normali lavori di carrozzeria, ed eventuali dispositivi predisposti o installati, come per esempio il cambio automatico
- Verbale di riconoscimento dell’invalidità ai sensi della Legge 104/92, rilasciato dalla Commissione medica dell’ATS, che certifichi l’effettiva situazione di handicap grave (art.3 comma 3)
- Ulteriori documenti della persona familiare del disabile, nel caso la vettura non sia intestata all’utilizzatore, con certificazione che quest’ultimo risulta a carico del soggetto proprietario del mezzo di trasporto.
Documentazione fiscale per comprovato reddito dell’utilizzatore disabile inferiore o uguale a € 2.840,51 solo se il richiedente è il familiare che ha lo ha in carico, oltre alla certificazione (o autocertificazione) che ne attesti, appunto, tale posizione.