Amministrazione di sostegno

Amministrazione di sostegno: a chi spetta la tutela

Alcune persone hanno bisogno di una tutela aggiuntiva, a causa di menomazioni fisiche o psichiche. L’amministrazione di sostegno viene incontro a quelle persone che si trovano impossibilitate, temporaneamente o parzialmente, a far valere i propri interessi.

Non si rivolge solo ad anziani e disabili, ma anche a persone detenute, tossicodipendenti, alcolisti o malati terminali, che possono richiedere al giudice tutelare una persona che provveda a curare e gestire il proprio patrimonio. Come funziona l’amministrazione di sostegno e chi può richiederla?

A chi spetta l’amministrazione di sostegno?

Stando a quanto stabilito dal codice civile, l’amministrazione di sostegno può essere richiesta da chiunque “che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.

Gli articoli 404 e ss. pongono dunque tre requisiti:

  1. la menomazione di natura psichica – con riferimento al ritardo mentale, all’autismo, alle patologie psichiatriche, alla sindrome di down, alla demenza senile, all’Alzheimer o a problemi di dipendenza, ma anche patologie come la ludopatia.
  2. La menomazione di natura fisica – in cui rientrano le malattie degenerative, handicap fisici e motori, ictus, condizioni di coma o patologie tumorali.
  3. L’impossibilità di provvedere ai propri interessi – con riferimento a tutti quei casi in cui il soggetto non sia in possesso dell’autonomia necessaria nello svolgimento delle funzioni quotidiane.

Per avere la certezza di essere in possesso dei requisiti per richiederla, bisogna rivolgersi ad un avvocato esperto in materia, in grado di presentare il ricorso al giudice tutelare (per un approfondimento visita il sito dell’Avvocato Bassi di Reggio Emilia, esperto in diritto di famiglia).

L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare. Il decreto presenta tutte le informazioni relative alla gestione dell’amministrazione di sostegno: oltre ai dati del beneficiario e dell’amministratore, anche la durata dell’incarico (che può essere a tempo indeterminato), le azioni che questo può compiere in nome del suo assistito e la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce dare la priorità ai coniugi o conviventi della persona da tutelare, o comunque ai parenti più stretti.

Amministrazione di sostegno: cosa afferma la normativa

La legge di riferimento che regolamenta la gestione dell’amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha rivoluzionato il modo di concepire la tutela delle persone fragili. Gli articoli 404 e ss. del codice civile contengono la disciplina normativa.

Così recita l’articolo 1 del testo: “la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

Flessibilità e adattabilità si sono rese necessarie per adattare questo strumento alle singole situazioni. Ad essere centrale è sempre la capacità residua del soggetto, fermo restando il principio dell’autodeterminazione.

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