Quasi mai si pensa a ciò che un disabile deve sopportare per poter circolare con un veicolo e soprattutto pochi conoscono gli obblighi a cui sono soggetti gli enti proprietari della strada chiamati ad intervenire efficacemente in questo contesto.
Secondo l’articolo 188 del codice della strada, infatti, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, gli enti che gestiscono le strade (amministrazioni comunali, provinciali, Anas e società autostradali), debbono obbligatoriamente allestire e mantenere efficienti le strutture di supporto e la segnaletica necessaria per agevolare la mobilità di questa categoria di utenti della strada.
I soggetti legittimati a servirsene sono autorizzati dal sindaco di ciascun comune di residenza, che dovrà loro rilasciare un apposito permesso (di colore arancione) che potrà contenere limiti e formalità di utilizzo particolari.
Basti pensare, tanto per fare un esempio, che il terzo comma dello stesso articolo 188 consente a questi conducenti di non rispettare gli eventuali limiti di tempo fissati per la sosta dalla segnaletica presente sul posto.
Tuttavia, è l’articolo 381 del regolamento di esecuzione del codice della strada, a evidenziare nel dettaglio quali sono le strutture e la segnaletica che debbono essere apposte per garantire la mobilità degli invalidi.
Cominciamo allora col dire che il contrassegno arancione rilasciato alla persona invalida dev’essere preceduto da una certificazione medica che ne attesta la necessità.
L’autorizzazione è strettamente personale, non è vincolata ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
Occorre però ribadire come sia punito l’utilizzo illegittimo, cosa che purtroppo avviene di frequente soprattutto quando parenti o amici di persone invalide, utilizzano impropriamente questi contrassegni per accelerare le operazioni di sosta nei centri storici o in prossimità di uffici pubblici.
In questa maniera, oltre a compiere una violazione stradale severamente punita, si preclude la possibilità ad una persona realmente disabile di usufruire di uno spazio riservato e questo comportamento diventa inaccettabile anche da un punto di vista morale.
L’autorizzazione rilasciata dal sindaco ha poi una durata di cinque anni ed il rinnovo avviene con la presentazione di un ennesimo certificato medico che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Tuttavia, esistono anche titoli autorizzativi a tempo determinato, che riguardano persone che hanno subito infortuni o patologie momentanee destinate ad esaurirsi nel tempo.
Nei casi più gravi, inoltre, il sindaco può assegnare a titolo gratuito, con propria ordinanza, uno spazio di sosta esclusivo per quel conducente e la segnaletica stradale dovrà espressamente prevederlo, indicando nel contempo il numero dell’autorizzazione valido per la sosta, che dovrà sempre essere esposto sul cruscotto dell’auto, per consentire la verifica da parte degli agenti di polizia municipale e delle altre forze di polizia.
Questa agevolazione, non da tutti conosciuta, può essere concessa soltanto nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta dell’utilizzatore e questi deve possibilmente possedere la patente di guida ed un veicolo a lui intestato.
Nel tempo vi sono poi state altre leggi, al di fuori del codice stradale, che si sono occupate del problema ed in particolare la legge nr.118 del 30/3/1971 (Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), il Dm nr.236 del 14/6/1989 (Prescrizioni tecniche a garantire l’accessibilità e la visibilità degli edifici ai fini del superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche) e il Dpr nr. 503 del 24/7/1996 (Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici), che hanno comunque esteso le possibilità di cui abbiamo appena parlato.
In particolare, accanto ad ogni edificio pubblico deve essere realizzato un numero congruo di posti riservati ai disabili, in relazione all’effettivo utilizzo del servizio; gli spazi di delimitazione tra un posto e l’altro devono prevedere anche un’area in cui il disabile possa muoversi liberamente; tra la sede stradale ed il marciapiede dev’essere sempre presente una piccola rampa di accesso che faciliti il passaggio.
Un ulteriore ed importante agevolazione è poi stata concessa anche dalla legge nr.388 del 23/12/2000, cioè dalla cosiddetta legge finanziaria, che ha previsto l’esenzione dell’imposta di bollo per il rilascio del contrassegno ed altre agevolazioni di carattere economico per i portatori di handicap intenzionati ad acquistare un veicolo (non a caso in questi ultimi anni si è assistito al proliferare in tutta Italia di centri per la mobilità, di cui uno è funzionante da pochi anni anche a Reggio Emilia).
Infine, il codice stradale impone che la segnaletica verticale riservata alla sosta dei disabili sia visibile da ogni punto di accesso della strada e venga sempre integrata dalla segnaletica orizzontale di colore giallo. Se poi qualcuno, malauguratamente, dovesse pensare di impegnare in maniera impropria questi spazi, sappia che accanto alla sanzione amministrativa che può arrivare fino a 286 euro di contravvenzione, avrà una decurtazione di due punti dalla propria patente di guida.
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Le barriere non si abbattono!!!!! chi è d’accordo con me facci un fischio ….YEAH!!…
BISOGNA ABBATTERE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE…luca te tu eri un disabile volevo sentire cosa avevi da dire…
secondo me luca tu nn sai quello che dici…quando ho letto il tuo commento mi sn davvero sbalordita…sn delusa a vedere un commento di questo genere da ragazzi o cmq persone ke vivono nella nostra città e tt i gg vedono centinaia se nn migliaia di persone ke hanno bisogno di aiuto…questo mondo sta decadendo sempre di + e le persone pensano solo a loro stesse….ma provate a mettervi nei panni di questa povera gente ke nn può essere libero cm noi….dopo di ke si ke potrete parlare!!!!!!! ciao