Sede Lavorativa: I genitori di disabili possono sceglierla

Il diritto del genitore o del familiare convivente con una persona disabile di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza consenso non è un diritto assoluto ed incondizionato, in quanto non può essere esercitato ove finisca per comprimere in maniera irragionevole le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro.

Con tale sentenza (Corte di Cassazione, Sentenza 27 marzo 2008, n.7945) la Cassazione dichiara la necessità di un bilanciamento tra le esigenze del familiare che offre assistenza continua al portatore di handicap ed altri interessi di rilevanza costituzionale per cui il riconoscimento del diritto del lavoratore familiare può, a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere, cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative e produttive dell’impresa.

Tale necessario bilanciamento d’interessi era stato già affermato dalla decisione della Cassazione n.12692 del 29 settembre del 2002 dove, in un passo della motivazione, si sottolineava che la stessa lettera dell’art.33 della legge 104/92 stabilisce che la scelta prioritaria della sede di lavoro non è assoluta ma solo “ove possibile”.

FONTE
FiloDiretto.com

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