Normative sui Montascale

Sappiamo bene che un montascale, per una persona disabile o comunque limitata nei movimenti, come può essere un anziano, è un diritto riconosciuto a tutti gli effetti dalla legge.
E’ uno strumento che aiuta a recuperare la propria autonomia, e può essere installato sia all’interno della propria abitazione che nel condominio in cui il richiedente abita.
Il montascale è un ausilio fondamentale per chi ha un deficit motorio, in quanto permette a queste persone di potersi spostare indipendentemente e con facilità.

 

Un’adeguata informazione al momento dell’acquisto è determinante per conoscere tutte le caratteristiche dello strumento e le relative normative, compreso il fatto che, nel nostro Paese, devono essere controllati per Legge, due volte all’anno e quindi, per esempio, bisogna stare attenti al contratto di acquisto, verificando se tali controlli post-vendita sono compresi nel prezzo.
La compravendita si perfeziona con la stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile e con l’acquisizione di una garanzia pari a 24 mesi per tutti i clienti privati.

Installare tale strumento nella propria abitazione è un atto privato contro cui nessuno può avere nulla da ridire, anche se è importante conoscerne le norme, per essere sempre in regola con la legge.

Per farlo all’interno della propria abitazione non serve alcun permesso, quindi si può agire liberamente, senza bisogno di alcun tipo di autorizzazione.

 

Come comportarsi, invece, quando il montascale è necessario all’interno del proprio condominio, specie nei confronti degli altri condomini? Vedranno di buon grado e ne accetteranno la presenza?
Sono questi gli interrogativi più frequenti che in linea di massima si pone la persona che ne ha necessità quando si trova a dover fare i conti con l’installazione del montascale nel suo condominio. Ma come dicevamo, è uno strumento necessario e la sua presenza è un diritto, in quanto abbatte le barriere architettoniche non solo nei luoghi pubblici ma anche nei condomini privati.
Vediamo nel dettaglio cosa dice la normativa a proposito di questo aspetto.

La legge n. 13/1989 stabilisce che per l’installazione di opere di questo tipo c’è bisogno dell’approvazione della maggioranza assembleare minore. Cosa significa ciò in modo pratico? Vuol dire che basta che un terzo dei condomini presenti all’assemblea dia il proprio consenso alla presenza del montascale nel condominio per avere l’autorizzazione a farlo.

 

E se il condominio non avesse intenzione di affrontare la questione in assemblea?
Anche in questo caso nessun problema, visto che la stessa legge specifica anche che se il condominio non è d’accordo nel trattare la votazione per la presenza del montascale, questo strumento può essere comunque installato. L’interessato deve chiedere all’amministratore, attraverso richiesta formale scritta, di convocare un’assemblea espressamente sulla questione e, se la richiesta non è presa in considerazione, il richiedente dopo tre mesi può tranquillamente procedere all’installazione del suo montascale in completa libertà.

Vediamo ora altri due aspetti importanti, il costo e i limiti.
Le spese per l’installazione in un condominio devono essere sostenute dalla persona interessata alla sua fruizione. Non c’è infatti alcuna legge che stabilisce che tali spese debbano essere ripartite tra i condomini, che potrebbero eventualmente decidere di partecipare alla spesa, dividendo i costi, in ogni caso alleggeriti dalle agevolazioni statali.
Quanto ai limiti, intendiamo che l’articolo 1120 del Codice Civile stabilisce che il montascale non deve in alcun modo essere un ostacolo per gli altri condomini. In pratica si deve lasciare sulla rampa di scale uno spazio ampio da non intralciare non solo i pedoni ma anche eventuali barelle in caso di emergenza.

 

E se la persona che ne ha necessità vive in un appartamento in affitto?
In questo caso, un po’ le cose cambiano poiché ovviamente non si può agire senza dar conto al padrone di casa della propria scelta che dovrà, per consentire l’installazione, dare il proprio consenso.
Sarà in quella sede che le due parti si accorderanno sulla definizione, in caso di cessazione della locazione, e cioè se alla scadenza del contratto di affitto il montascale si potrà lasciare o sarà da disinstallare.

Si ricorda infine che la normativa prevede, per l’installazione di mezzi volti al superamento delle barriere architettoniche, di poter usufruire di una detrazione Irpef sino al 36% delle spese sostenute a tale scopo. Per i contribuenti di età non inferiore a 75 anni e 80, la detrazione può essere ripartita rispettivamente, in cinque o tre rate annuali di pari importo.

 

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