Il contrassegno dei disabili pu essere utilizzato in tutto il territorio nazionale, senza il limite del solo comune di emissione

Cos ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza 16 gennaio 2008, n. 719. Il caso ha riguardato un invalido civile, in possesso del relativo contrassegno speciale, rilasciato da parte del Comune di Milano, sanzionato per aver guidato nella zona a traffico limitato della citt di Roma, poich la targa del proprio autoveicolo non era ancora stata inserita nell’elenco dei veicoli autorizzati all’accesso in detta zona.
La Corte, a cui linteressato si rivolto dopo che il Giudice di pace aveva rigettato la sua opposizione, ha accolto il ricorso dellinvalido sulla base delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto lAlto Consesso ha premesso che in base agli artt. 12 ed 11, 1 2 co., del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, alle persone detentrici dello speciale contrassegno consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, a condizione che vi sia stato autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilit.
Inoltre, ha continuato la Corte, l’autorizzazione resa nota mediante lapposito “contrassegno invalidi” strettamente personale, non vincolata ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
Il solo onere per la persona invalida, conclude il Collegio, quello di esporre tale contrassegno sul veicolo, quale elemento sufficiente per denotare la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessit che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto la persona invalida si trova a viaggiare.

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